Onorevoli Colleghi! - È opinione consolidata nella classe politica, senza distinzione di parte, nei sindacati, fra gli studiosi del diritto del lavoro e naturalmente fra i lavoratori, che l'attuale sistema di ammortizzatori sociali sia iniquo, disorganico e poco efficiente a causa del sovrapporsi di una serie di interventi successivi che, come si legge nella relazione finale della cosiddetta «Commissione Onofri» del 1997, sono «ricollegabili in gran parte al prevalere di meccanismi di pressione, che escludono i gruppi e i soggetti meno rappresentati». Nello stesso documento si rilevava che la rigidità dei trattamenti costituisce, soprattutto per le categorie più privilegiate, un ostacolo ai processi di mobilità, che le varie misure di sostegno al reddito non sono collegate a politiche per il reinserimento lavorativo e che l'assenza di veri strumenti di assistenza porta a un utilizzo improprio e assistenzialistico di
Cassa integrazione guadagni ordinaria | 82,1 |
Cassa integrazione guadagni straordinaria | 58,8 |
Indennità di mobilità | 110,0 |
Indennità di disoccupazione speciale edile | 1,4 |
Indennità di disoccupazione ordinaria nell'edilizia | 28,4 |
Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria | 137,3 |
Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti | 128,0 |
Indennità di disoccupazione agricola ordinaria | 36,7 |
Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti | 1,9 |
Indennità di disoccupazione agricola speciale (40%) | 51,7 |
Indennità di disoccupazione agricola speciale (66%) | 43,6 |
Pensionamenti anticipati | 95,5 |
Totale | 775,4 |
Totale senza Cigo, Cigs e prepensionamenti | 539,0 |
Persone in cerca di lavoro (media 2005) | 1.889 |
Tasso di copertura (%) | 28,5 |
Totale Cigs, mobilità, disoccupazione speciale edile e disoccupazione non agricola ordinaria | 307,5 |
Persone in cerca di lavoro con precedente esperienza lavorativa | 1.356 |
Tasso di copertura (%) | 22,5 |
Persone che passano dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione | 817 |
Tasso di copertura (%) | 37,6 |
Fonte: Rapporto di monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Questo tasso di copertura è solo parzialmente corretto perché tra le persone in cerca di lavoro non sono compresi i lavoratori che beneficiano di integrazioni al reddito per lavori saltuari (le indennità di disoccupazione a requisiti ridotti e in generale i trattamenti che vengono erogati a consuntivo rispetto all'anno precedente a lavoratori che nel momento dell'intervista da parte dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) potrebbero essere occupati).
Più vicino alla realtà è il tasso di copertura del 22,5 per cento nel quale sono prese in considerazione, da una parte, solo le persone in cerca di occupazione con precedenti esperienze lavorative e, dall'altra, solo i trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro (Cigs, mobilità, disoccupazione non agricola ordinaria e indennità di disoccupazione speciale edile), comprendendo anche la Cigs che è, nei fatti, lo strumento sempre più usato per le crisi aziendali piuttosto che per le riorganizzazioni industriali. Infatti le imprese che hanno utilizzato la Cigs per crisi aziendale sono passate nel 2005, rispetto all'anno precedente, dal 40,1 per cento al 54,7 per cento e quelle che l'hanno utilizzata per riorganizzazione aziendale sono diminuite dal 14,9 per
Forze di lavoro | 24.451 |
In cerca di occupazione | 1.889 |
Occupati | 22.563 |
Tempo pieno | 19.666 |
Part time | 2.897 |
Dipendenti | 16.534 |
Dipendenti a tempo indeterminato | 14.507 |
Dipendenti a tempo determinato | 2.026 |
Dipendenti a tempo pieno | 14.381 |
Dipendenti part time | 2.152 |
Indipendenti | 6.029 |
Lavoratori non standard | 2.727 |
Dipendenti a tempo determinato | 2.026 |
Collaboratori coord. continuativi (co.co.co., co.co.pro) | 377 |
Apprendisti | 244 |
Prestazioni occasionali | 80 |
Unità di lavoro non regolari (2003) | 3.238 |
Fonte: ISTAT.
Vi sono poi gli oltre 6 milioni di lavoratori autonomi che, fatte salve alcune eccezioni (gli artigiani, per esempio), non hanno alcuna tutela per i periodi di disoccupazione.
Il terzo limite del sistema degli ammortizzatori sociali italiano è costituito da un vizio d'origine, perché nato prevalentemente per garantire il posto di lavoro nelle grandi imprese, soprattutto del settore industriale, piuttosto che per assicurare ai lavoratori le condizione per trovare più facilmente un altro impiego, possibilmente di migliore qualità, e cioè una piena occupabilità durante tutta la vita lavorativa, attraverso strumenti assicurativi generalizzati, ma che siano di breve durata anche perché collegati a misure attive per la ricerca del lavoro e per la formazione professionale.
Da questa impostazione di fondo si spiega l'assoluta prevalenza di istituti, come la Cigo e la Cigs - sconosciuti nel resto dei Paesi industrializzati, che le
Si sono licenziati senza giusta causa (Lost job through quitting without good cause) | 103.000 |
Sono stati licenziati per giustificato motivo (Lost job through misconduct) | 23.000 |
Non disponibili a lavorare (Not available for works) | 15.000 |
Inattivi nella ricerca del lavoro (Not actively seeking work) | 17.000 |
Non si sono presentati alle interviste (Failed to attend interview) | 94.000 |
Hanno rifiutato l'offerta di lavoro (Refused work) | 11.000 |
Hanno rifiutato di partecipare ai programmi formativi (Refused to attend course programme) | 14.000 |
Totale | 277.000 |
Sulla base del Jobseeker's Agreement stipulato con i Jobcenter-Plus - il nostro «patto di servizio» fra centro per l'impiego e il percettore di sussidi di disoccupazione - il disoccupato deve recarsi periodicamente (ogni due settimane) presso l'ufficio di collocamento per firmare il registro e per brevi colloqui (circa 5 minuti) nel corso dei quali gli sono prospettate le offerte d'impiego. Successivamente questi colloqui non sono più informativi, ma servono a costruire una strategia di occupazione che può prevedere la partecipazione del disoccupato a corsi di formazione o la sua assunzione nell'ambito dei posti di lavoro sovvenzionati dallo Stato. In ogni caso, dopo 13 settimane di sussidi si ha l'obbligo di accettare qualsiasi tipo di lavoro offerto, anche se questo comporta spostamenti fino a un'ora dalla propria abitazione. Se il disoccupato non rispetta questi obblighi può essere sanzionato con la riduzione dei sussidi o con la loro soppressione.
È utile rilevare che gli uffici di collocamento nel Regno Unito (Jobcenter-Plus) sono circa 1.500 e occupano quasi 90.000 operatori impegnati prevalentemente ad aiutare le persone a trovare lavoro e le imprese, attraverso gli accont, a trovare le figure professionali di cui hanno bisogno. In Italia la rete dei centri per l'impiego è composta da 536 uffici e il personale è costituito da 15.590 addetti, in buona parte provenienti dai vecchi uffici di collocamento e a cui si sono aggiunti molti co.co.co che, fra l'altro, sono utilizzati per le attività più qualificate.
Occorre rilevare, a questo proposito, che anche in Italia è in vigore una normativa stringente, sulla carta (articolo 1-quinquies del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, il cui contenuto è stato ribadito e precisato dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 22 febbraio 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2006), che vincola l'erogazione dell'indennità di disoccupazione all'impegno da parte del disoccupato alla ricerca attiva del lavoro o a partecipare a interventi formativi o comunque a progetti proposti dai servizi per l'impiego o dalle agenzie del lavoro e che prevede la sospensione o la decadenza dal trattamento di disoccupazione con la perdita dell'indennità per il lavoratore che rifiuti di partecipare a queste attività oppure non accetti le offerte di lavoro congrue al suo profilo professionale, anche a termine, inquadrate in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello di provenienza e in un luogo mediamente raggiungibile in 80 minuti con i mezzi pubblici o distante non più di 50 chilometri dal luogo di residenza del lavoratore.
Questa norma è, nei fatti, inapplicabile e inapplicata (le sanzioni irrogate sono solo poche centinaia) per una serie di motivi, tra cui la separazione fra il soggetto che eroga il sussidio e i centri che dovrebbero erogare i servizi e comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) le inadempienze, ma anche a causa dell'assetto federale che assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le politiche passive e a quella concorrente di Stato e regioni le politiche attive. Dal punto di vista strettamente amministrativo i centri per l'impiego sono sottoposti alle competenze delle province, con un ruolo di indirizzo e coordinamento da parte delle regioni, mentre le politiche passive sono gestite in maniera esclusiva dall'INPS, con scarsi rapporti, a parte quelli informativi, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Per sintetizzare le distorsioni che produce questo assetto basti pensare che l'obbligo per i centri per l'impiego provinciali di offrire i servizi di formazione e di reimpiego e di comunicare all'INPS le eventuali inadempienze del beneficiario è impedito da un semplice dettaglio: i servizi per l'impiego non conoscono, se non con grandi ritardi e solo se si attivano autonomamente, i nominativi delle persone che presentano direttamente, o attraverso l'impresa, la domanda all'INPS per ottenere i diversi sussidi di disoccupazione e, di conseguenza, non possono convocare i beneficiari
1) costruire un nuovo sistema di ammortizzatori sociali basato su tre livelli,
a) trattamenti in caso di sospensione temporanea per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro;
b) trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione estesi a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi, parasubordinati e del pubblico impiego;
c) interventi di tipo assistenziale in caso di esaurimento del diritto alle precedenti prestazioni o nei casi in cui il disoccupato non può beneficiare dei trattamenti precedenti, nei quali ricadono, in attesa di una loro riforma, le altre modalità di integrazione al reddito e tutte le attuali indennità a requisiti ridotti in tutti i settori, compreso quello agricolo;
2) creare un nuovo sistema organico di ammortizzatori sociali che semplifichi l'attuale stratificazione normativa e l'alto numero di trattamenti, fondato su due soli istituti e su una strategia che preveda lo spostamento delle tutele e delle protezioni dalla garanzia del posto di lavoro all'assicurazione di una piena occupabilità durante tutta la vita lavorativa, attraverso strumenti assicurativi generalizzati, ma che siano di breve durata anche perché collegati a misure attive per la ricerca del lavoro e per la formazione:
a) prevedere un unico trattamento in caso di sospensione temporanea per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro - integrazioni al reddito a tutela delle riduzioni delle ore lavorate - sostitutivo della Cigs, esteso agli apprendisti, operai, impiegati e quadri di tutte le imprese, anche con meno di 15 addetti e a prescindere dalla tipologia contrattuale; disincentivare l'utilizzo di questo istituto come sostitutivo del licenziamento, riducendo la sua durata e parificando i suoi tassi di copertura all'indennità di disoccupazione, prevedendo il divieto di utilizzarlo a zero ore ed escludendo deroghe;
b) prevedere un secondo e unico trattamento - l'indennità di disoccupazione - in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione per licenziamento o per mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa, sostitutivo dell'indennità di disoccupazione ordinaria, della Cigs, dell'indennità di mobilità, dell'indennità di disoccupazione speciale edile e delle concessioni in deroga;
c) prevedere che le singole categorie di lavoratori autonomi, ove decidano volontariamente che i propri associati versino i contributi per i trattamenti in caso di cessazione del rapporto lavoro, anche attraverso fondi settoriali la cui gestione economica deve essere autosufficiente, possano beneficiare dell'indennità di disoccupazione. Per le collaborazioni coordinate e continuative l'adesione alle contribuzioni assicurative per l'indennità di disoccupazione è obbligatoria, alla luce della estrema debolezza di questa categoria di lavoratori più degli altri soggetti a periodi di disoccupazione;
d) prevedere che il tasso di copertura dell'indennità di disoccupazione rispetto all'ultimo stipendio e la durata del sostegno al reddito siano equi e sufficienti per la ricerca del lavoro e per la partecipazione ai percorsi formativi, ma non disincentivino la ricerca del lavoro: un sussidio pari al 65 per cento dell'ultimo salario lordo percepito per i primi sei mesi di disoccupazione, percentuale che scende al 55 per cento dal settimo al diciottesimo mese, e un reddito pari a 500 euro per sei mesi, a favore di chi abbia accumulato un periodo di permanenza nello stato di disoccupazione superiore a diciotto mesi;
e) prevedere rigorosi criteri di eleggibilità e cioè le condizioni che devono essere soddisfatte dal lavoratore disoccupato per poter beneficiare dell'indennità di disoccupazione. Prevedere che l'erogazione
f) prevedere che la gestione e il coordinamento del processo di autorizzazione dell'erogazione dell'indennità di disoccupazione da parte dell'INPS, il coordinamento e l'assistenza tecnica delle politiche attive rivolte ai suoi beneficiari e l'esecuzione delle sanzioni siano affidati all'istituenda Agenzia nazionale per la gestione dell'indennità di disoccupazione e il reinserimento dei lavoratori disoccupati, sotto il controllo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, integrata con i rappresentanti delle regioni, con l'obiettivo di aumentare l'occupabilità dei disoccupati e di ridurre in modo significativo i tempi medi del loro rientro nel mercato del lavoro. In questo modo viene superata, nei fatti, la separazione fra chi eroga il sussidio e chi gestisce le politiche attive perché la richiesta del sussidio da parte del lavoratore non viene più effettuata direttamente all'INPS, ma viene intermediata dai centri per l'impiego e dall'Agenzia nazionale, che ha anche il compito di disporre la sospensione del sussidio nel caso di inadempienza del beneficiario una volta che è stata accertata dal centro per l'impiego;
g) prevedere di assegnare all'agenzia tecnica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale «Italia Lavoro Spa» il ruolo e i compiti dell'Agenzia nazionale prevista dalla lettera f). Questo sia per evitare spese aggiuntive per la costituzione di un nuovo ente sia, soprattutto, per le competenze acquisite da «Italia Lavoro Spa» nella gestione delle politiche di «welfare to work» per il reinserimento dei lavoratori svantaggiati nell'ambito degli ammortizzatori sociali in deroga (Cigs e indennità di mobilità). Il modello di gestione dei flussi fra centri per l'impiego, INPS e Agenzia nazionale previsti dalla presente proposta di legge è stato costruito, infatti, non tanto sulla base di evidenze teoriche, quanto sulla base delle esperienze pratiche e di modelli di servizio delle azioni di «welfare to work» di «Italia Lavoro Spa» effettivamente sperimentate nella gestione degli ammortizzatori in deroga;
3) per quanto riguarda i costi si propone di:
a) finanziare i due trattamenti all'interno di un sistema assicurativo basato - a decorrere, al più tardi, dal 2012 - interamente sul prelievo contributivo, proporzionale alle retribuzioni, a carico di lavoratori e di imprese, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
b) prevedere l'istituzione di un fondo da finanziare con la fiscalità generale per rafforzare il sistema dei servizi pubblici per l'impiego e dell'Agenzia nazionale;
c) prevedere la possibilità da parte delle regioni di deliberare benefìci più favorevoli rispetto a quelli previsti dalla presente proposta di legge, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
A questo proposito è utile, in via preliminare, verificare, da una parte, se la spesa per la protezione sociale e in particolare quella per le politiche attive e passive del lavoro dell'Italia siano in linea con quelle degli altri Paesi membri dell'Unione europea e, dall'altra, valutare quali siano i costi dell'attuale sistema e i saldi fra contributi ed erogazioni.
Come si può vedere nella tabella che segue (tabella 4), la spesa per tutti gli interventi di protezione sociale (pensioni, malattia, invalidità, disoccupazione, famiglia, inclusione sociale eccetera) dell'Italia
EU-15 | Germania | Spagna | Francia | Italia | UK | |
1995 | 27,7 | 28,2 | 21,6 | 30,3 | 24,2 | 28,2 |
1996 | 27,9 | 29,3 | 21,5 | 30,6 | 24,3 | 28,0 |
1997 | 27,6 | 28,9 | 20,8 | 30,4 | 24,9 | 27,5 |
1998 | 27,2 | 28,8 | 20,2 | 30,0 | 24,6 | 26,9 |
1999 | 27,1 | 29,2 | 19,8 | 29,9 | 24,8 | 26,4 |
2000 | 26,9 | 29,2 | 19,7 | 29,5 | 24,7 | 27,1 |
2001 | 27,1 | 29,3 | 19,5 | 29,6 | 24,9 | 27,5 |
2002 | 27,4 | 29,9 | 19,8 | 30,4 | 25,3 | 26,4 |
2003 | 27,7 | 30,2 | 19,9 | 30,9 | 25,8 | 26,4 |
2004 | 27,6 | 29,5 | 20,0 | 31,2 | 26,1 | 26,3 |
Fonte: Eurostat. |
La vera anomalia italiana risiede, piuttosto, nella ripartizione della spesa per il welfare per tipo di intervento. Come si può vedere nella tabella che segue (tabella 5), le spese per malattia e pensioni (vecchiaia, anzianità e reversibilità) assorbono più del 90 per cento della spesa totale e queste ultime sono superiori alla media europea di ben 15 punti percentuale. Le spese per le politiche attive e passive per contrastare la disoccupazione sono decisamente modeste e inferiori di 4,5 punti percentuali rispetto alla media dei Paesi europei più sviluppati.
Famiglia/Bambini
| 7,5
| 4,3
| Disoccupazione
| 6,4
| 1,9
| Malattia e invalidità
| 34,9
| 30,9
| Pensioni
| 44
| 59,2
| Casa ed esclusione sociale
| 3,3
| 0,3
| |
Fonte: Eurostat.
Senza entrare nel merito del dibattito sulla spesa pensionistica che sarà affrontato in altra sede, non si può non constatare che l'intervento per riallineare la spesa per gli ammortizzatori sociali e per i servizi per l'impiego a quella degli altri Paesi europei dovrebbe trovare più attenta considerazione.
Altro elemento di riflessione, utile per individuare le risorse per finanziare il riordino degli ammortizzatori sociali e il rafforzamento dei servizi pubblici e privati per l'impiego, è analizzare la spesa per le politiche passive, ripartite per tipo di intervento, e valutare il saldo fra erogazioni e contributi.
La successiva tabella 6 mostra come la spesa per gli ammortizzatori sociali (prestazioni e coperture figurative) utilizzati nel settore industriale e dei servizi, compresa l'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti che ha un saldo negativo consistente, sia interamente autofinanziata dai contributi delle imprese e dei lavoratori e mostri anche un saldo attivo (le cifre riportate non tengono conto che una parte delle prestazioni e delle contribuzioni figurative è stata posta a carico della fiscalità generale in relazione a provvedimenti che hanno esteso la platea dei beneficiari, in deroga alla legislazione vigente). Il vero «buco» è rappresentato delle misure di integrazione del reddito nel settore agricolo, che ha un saldo negativo di oltre 1,3 miliardi di euro, cresciuto a 1,6 se si comprende anche il 2005.
Separare i tre tipi di spesa, anche dal punto di vista dell'autonomia dei fondi, fra trattamenti in caso di sospensione temporanea per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale con la conservazione del rapporto di lavoro, trattamenti in caso di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione e interventi di tipo assistenziale, così come previsto dalla presente proposta di legge, consente anche un riordino della spesa per rendere trasparente a tutti quali siano i costi e soprattutto da chi e come vengano pagati.
È utile, a questo punto, fare una valutazione dei costi di uno dei due trattamenti previsti dalla presente proposta di legge, l'indennità di disoccupazione, perché le integrazioni al reddito a tutela delle riduzioni delle ore lavorate in momenti di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale si autofinanziano ampiamente anche solo con i contributi versati attualmente per la Cigo.
Cassa integrazione guadagni ordinaria | 389 | 233 | 2.334 | 1.712 |
Cassa integrazione guadagni straordinaria | 327 | 208 | 827 | 292 |
Indennità di mobilità | 917 | 581 | 427 | -1.070 |
Indennità di disoccupazione speciale edile | 67 | 49 | 84 | -31 |
Settore industriale e grandi servizi | 1.700 | 1.071 | 3.672 | 903 |
Indennità di disoccupazione non agricola ordinaria | 773 | 747 | 2.964 | 1.444 |
Indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti | 574 | 813 | 0 | -1.387 |
Indennità non agricola | 1.347 | 1.560 | 2.964 | 57 |
Indennità di disoccupazione agricola ordinaria | 207 | 271 | 86 | -393 |
Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ridotti | 11 | 9 | 0 | -19 |
Indennità di disoccupazione agricola speciale (40%) | 359 | 0 | 0 | -359 |
Indennità di disoccupazione agricola speciale (66%) | 571 | 0 | 0 | -571 |
Agricola | 1.148 | 280 | 86 | -1.342 |
Altre forme di sussidio | 720 | 22 | 457 | -284 |
Totale | 4.915 | 2.933 | 7.179 | -666 |
Fonte: Elaborazione W2W su dati Ministero del lavoro e delle politiche sociali. |
Nella nota metodologica allegata alla presente relazione si descrive il modello attraverso il quale si è giunti alla stima della spesa per la riforma dell'indennità di disoccupazione prevista dalla presente proposta di legge.
Le stime fornite sono il risultato di calcoli effettuati sulla base di ipotesi e di scenari che potrebbero non descrivere effettivamente gli impatti finanziari della riforma, ma che hanno il pregio di essere esplicitati nelle elaborazioni della citata nota metodologica, per consentire a chiunque di valutare il loro grado di realismo e la consistenza e la robustezza del modello adottato.
Ricordando che nella presente proposta di legge si prevede di coprire tutti coloro che passano dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione, il numero di persone beneficiarie dell'indennità raddoppierebbe, passando da circa 484.000 a 817.000, e il tasso di copertura giungerebbe a quota 100 per cento se calcolato rispetto alle persone che passano dallo stato di occupati a quello di disoccupati e a quota 59,9 per cento se calcolato sul totale delle persone in cerca di occupazione con precedenti esperienze lavorative. Si ipotizza, ancora, che la platea dei beneficiari non si modifichi in seguito alla variazione dell'ammontare dei sussidi, grazie a un trattamento che, per la sua consistenza e durata, non disincentivi la ricerca del lavoro, nonché all'obbligo dei beneficiari di partecipare a percorsi formativi e ad altre attività di reimpiego erogati dai servizi pubblici e privati per l'impiego e ad accettare le proposte di lavoro loro offerte.
Secondo questa stima, il costo per l'erogazione dell'indennità di disoccupazione sarebbe di circa 6,2 miliardi di euro, a fronte di circa 4,1 miliardi di euro dell'attuale costo dei trattamenti che verrebbero sostituiti (Cigs, mobilità, disoccupazione edile speciale e indennità di disoccupazione ordinaria), con un saldo negativo di circa 2,1 miliardi di euro.
Ma questa stima suppone che tutti i percettori del sussidio lo utilizzino interamente per l'intera durata prevista. Ma questo non solo non accade nella realtà perché una percentuale significativa dei disoccupati trova lavoro nei primi sei mesi, ma è possibile ridurre ulteriormente il periodo in cui il disoccupato percepisce l'indennità con opportune politiche di «welfare to work», in cui si vincoli, come previsto dalla presente proposta di legge, l'erogazione degli ammortizzatori sociali al concorso attivo del disoccupato nella ricerca del lavoro: colloqui orientativi, percorsi di formazione personalizzata e di altri servizi di collocamento. Se si suppone che il 40 per cento dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione trovi lavoro entro i primi tre mesi, sia autonomamente che grazie ai servizi di «welfare to work» previsti dalla presente proposta di legge, la spesa si ridurrebbe di oltre 1.200 milioni
Spesa 2004 per Cigs, mobilità, indennità di disoccupazione ordinaria ed edile speciale | 4.128 |
Spesa per indennità di disoccupazione (proposta di legge) | 6.255 |
Saldo | +2.127 |
Spesa per indennità di disoccupazione (proposta di legge) con 40% beneficiari occupati nei primi 6 mesi | 5.000 |
Saldo | +872 |
Probabilmente questa stima deve essere ulteriormente ridotta alla luce della diminuzione delle persone in cerca di occupazione che si è registrata nel 2006, con circa 1,6 milioni di persone in cerca di occupazione a fronte dei 2 milioni del 2005 utilizzati per la stima dei costi.
Se i trattamenti assicurativi previsti dalla presente proposta di legge (integrazioni al reddito a tutela delle riduzioni delle ore lavorate in momenti di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale e indennità di disoccupazione) possono essere completamente autofinanziati con i contributi versati dalle imprese e dai lavoratori, è invece necessario prevedere risorse finanziarie adeguate, al momento non precisamente quantificabili, per la costituzione di un fondo annuale per il rafforzamento delle strutture dei centri per l'impiego e dell'Agenzia nazionale, impegnati nelle attività di gestione dell'indennità di disoccupazione. Infatti, come abbiamo già visto, il successo della riforma si fonda in gran parte sulla capacità dei servizi pubblici e privati di fornire servizi adeguati ed efficienti per l'aumento dell'occupabilità dei disoccupati e per il loro reinserimento, quanto più veloce, nel mondo del lavoro.
Per quanto riguarda le questioni costituzionali circa le competenze esclusive dello Stato e quelle concorrenti fra Stato e regioni in materia di lavoro e di previdenza sociale, è indubbio che gli ammortizzatori sociali rientrino nell'ambito delle materie attribuite alla competenza esclusiva dello Stato. L'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, infatti, prevede per i lavoratori il diritto ad avere mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia e vecchiaia, disoccupazione involontaria, e ciò deve essere attuato attraverso un trattamento uniforme a livello nazionale.
Pacifica è anche la riconduzione alla competenza esclusiva dello Stato della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni erogate dai servizi per l'impiego, in particolare per quanto riguarda le misure di politica del lavoro che determinano le condizioni indispensabili per rendere effettivo il diritto al lavoro (informazione, orientamento, formazione professionale e misure di inserimento), riconducibili all'articolo 4, primo comma, della Costituzione, perché si riferiscono alle condizioni indispensabili per rendere effettivo il diritto al lavoro.
Questo non limita la possibilità per le regioni di intervenire in materia, determinando, in relazione alle caratteristiche del territorio, criteri migliorativi, come è già stato fatto, con apposite delibere, da Emilia-Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Campania, Liguria e da altre regioni. Le regioni potrebbero ben prevedere - sempre nel rispetto dei princìpi fondamentali fissati dalla legge statale - sviluppi della «previdenza complementare ed integrativa», in particolare per migliorare i livelli essenziali delle prestazioni fissati dallo Stato in modo uniforme per tutte le regioni. In tale caso sarebbero le stesse regioni competenti a determinare
a) tipologia: separazione netta fra misure assicurative/contributive rivolte ai disoccupati e misure assistenziali riservate alle persone indigenti o che non hanno maturato il diritto all'indennità di disoccupazione. In nessun Paese è previsto un istituto, come la cassa integrazione italiana, rivolto ai lavoratori sospesi con la conservazione del rapporto di lavoro;
b) campo di applicazione: i beneficiari sono tutti i lavoratori dipendenti, senza distinzione per settore di appartenenza, diversamente dall'Italia. Solo in alcuni Paesi l'indennità di disoccupazione è estesa al pubblico impiego e ad alcune categorie di lavoratori autonomi e solo in Spagna è estesa ai detenuti;
c) requisiti principali: in tutti i Paesi l'indennità di disoccupazione viene erogata solo a coloro che partecipano a programmi di politica attiva del lavoro;
d) requisiti di anzianità contributiva o assicurativa: i requisiti minimi richiesti vanno da un periodo contributivo di almeno 6 mesi negli ultimi 22 mesi della Francia agli ultimi 25 mesi del Regno Unito;
e) ammontare della prestazione: l'indennità di disoccupazione è molto variabile perché si passa da un tasso di sostituzione della retribuzione del 90 per cento (Danimarca) agli 82 euro la settimana del Regno Unito, con una tendenza generalizzata alla riduzione dell'ammontare della prestazione. La media calcolata dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico si aggira sul 66 per cento;
f) durata della prestazione: anche se nessun Paese si avvicina ai 7 anni cumulabili in Italia, si passa dai 4 anni della Danimarca ai 182 giorni del Regno Unito, con alte percentuali di persone che vengono inserite nel mondo del lavoro prima della scadenza del limite massimo;
g) sanzioni: nella maggior parte dei Paesi sono previste sospensioni temporanee o definitive del trattamento, in relazione alla gravità dell'inadempienza;
h) finanziamento delle prestazioni: la parte assicurativa delle prestazioni è coperta da contributi abbastanza alti: 8 per cento in Danimarca (comprensivo dell'assicurazione contro la disoccupazione, della cassa malattia e dell'assicurazione contro l'invalidità), 6,4 per cento in Francia, 6,5 per cento in Germania, 8,65 per cento in Olanda, fino a 12,8 per cento nel Regno Unito e 7,5 per cento in Spagna. La parte assistenziale è coperta dalla fiscalità generale;
i) competenze per le politiche attive: nella maggior parte dei Paesi le politiche attive associate ai sussidi di disoccupazione sono gestite da enti o da agenzie nazionali.
Lo schema successivo (tabella 8) mostra, in estrema sintesi, gli elementi di criticità presenti nell'attuale sistema di ammortizzatori sociali e le soluzioni avanzate dalla presente proposta di legge di riforma.
Privilegio delle tutele e protezioni per la conservazione del posto di lavoro | Assicurazione di una piena occupabilità durante tutta la vita lavorativa, attraverso strumenti assicurativi generalizzati e di breve durata |
Mancata separazione fra trattamenti temporanei per ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale, di disoccupazione e assistenziali | Riforma del sistema basato su tre livelli distinti |
Disorganicità e soprapposizione dei trattamenti e stratificazione normativa | Semplificazione normativa attraverso la previsione di due trattamenti unici per l'integrazione al reddito a tutela delle riduzioni delle ore lavorate in momenti di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale e indennità di disoccupazione |
Basso tasso di copertura dei disoccupati (25 per cento) e condizionamento del sussidio al settore aziendale | Erogazione del sussidio di disoccupazione sulla base della condizione soggettiva di passaggio dallo stato di occupazione a quello di disoccupazione |
Mancata copertura dei lavoratori flessibili | Estensione ai lavoratori autonomi e ai collaboratori della possibilità di creare fondi assicurativi per i periodi di disoccupazione |
Eccessiva generosità del sussidio che disincentiva la convenienza ad accettare un lavoro e abuso delle deroghe | Sussidi non competitivi, per entità e durata, con i compensi offerti dal mercato del lavoro |
Mancata integrazione fra politiche attive e passive | Vincolo della sottoscrizione del patto di servizio per l'erogazione del sussidio |
Inapplicabilità dei criteri di eleggibilità per le prestazioni | Conoscenza in tempo reale delle persone da attivare e affidamento a un'agenzia terza delle sanzioni |
Separazione fra erogatore dei sussidi e loro gestore | Affidamento a un'agenzia nazionale dei due compiti attraverso l'INPS |
Incompatibilità finanziarie | Sistema assicurativo autofinanziato sulla base esclusiva dei contributi e delle azioni per ridurre in modo significativo la durata del sussidio |
È utile precisare, infine, che la presente proposta di legge non si prefigge di affrontare anche il tema degli interventi di tipo assistenziale in caso di esaurimento del diritto alle prestazioni previste dalla medesima proposta di legge o nei casi in cui il disoccupato non può beneficiare, per mancanza dei requisiti assicurativi, delle misure definite dalla stessa, nei quali ricadono le altre forme di integrazione al reddito e tutte le attuali indennità a requisiti ridotti in tutti i settori, compreso quello agricolo.
Il carattere prevalentemente assistenziale di tali interventi e la sovrapposizione caotica di norme che si è creata nel tempo sarebbero in qualche modo affrontabili con un intervento di riordino, se non riguardassero, da una parte, un numero variegato di categorie (artigiani, soci di cooperativa, insegnanti di scuole pubbliche non di ruolo, personale straordinario delle poste, lavoratori a domicilio, detenuti, lavoratori dello spettacolo, lavoratori domestici eccetera) e, dall'altra, il settore agricolo, con il suo peso esorbitante sulle spese a carico della finanza pubblica per le politiche di protezione sociale dei disoccupati. Come abbiamo già visto, il settore agricolo, che contava nel 2004 circa 990.000 addetti (4,4 per cento rispetto al totale delle forze di lavoro), determina interamente il disavanzo dell'attuale sistema di ammortizzatori sociali con un saldo passivo di 1,3 miliardi di euro a fronte di contributi pari a soli 86 milioni di euro. Sistema che, altrimenti, sarebbe completamente autosufficiente grazie ai contributi dell'industria e dei grandi servizi. Per sintetizzare l'anomalia dei sussidi ai lavoratori agricoli è sufficiente rilevare che a fronte di poco meno di un milione di addetti, ben 587.000 lavoratori agricoli - pari al 60 per cento degli occupati - beneficiano di un sussidio in media di 186 euro al mese, erogato con procedure che hanno sollevato non pochi rilievi da parte degli organi di controllo.
La decisione di non affrontare questo tema, relativamente semplice per quanto riguarda le soluzioni, del resto adottate da tutti gli altri Paesi europei (separazione della parte assicurativa da quella assistenziale per i lavoratori il cui reddito è inferiore a un minimo stabilito, da finanziare interamente con la fiscalità generale nell'ambito di un fondo separato rispetto a quello degli ammortizzatori sociali), ma molto complesso per quanto riguarda gli interessi consolidati che vengono toccati (che sono, in parte, anche legittimi), deriva essenzialmente da una valutazione di opportunità, e cioè di non legare il successo della riforma degli ammortizzatori sociali, che interessa milioni di lavoratori, alle prevedibili e non facilmente superabili resistenze della categoria dei lavoratori agricoli.